LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1995, n. 26

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1995
Materia:
220.01 - Industria

CAPO V
 NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 12
 
1. Per le finalità previste dal Capo I è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1664 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella regione al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali e di servizio alla produzione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
4. Sul precitato capitolo 1664 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 13
 
1. Per le finalità previste dal Capo II è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1665 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella regione per favorire il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995.
4. Sul precitato capitolo 1665 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 14
 
1. Per le finalità previste dal Capo III è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1663 (2.1.264.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni dalla Friulia-Lis SpA Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995.
4. Sul precitato capitolo 1663 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 15
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.