LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1995, n. 26

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1995
Materia:
220.01 - Industria

CAPO II
 INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LO SVILUPPO DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI-SOTTOSCRIZIONE PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
Art. 4
 
1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione favorendone il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine dotati almeno di una funzione operativa, inerente anche alla componentistica, guidata da unità di controllo numerico, è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della banca per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 17, L. R. 19/2004
Art. 5
 
1. La provvista di cui all'articolo 4 è destinata ad assicurare disponibilità finanziarie agevolate da utilizzare nell'attivazione di operazioni creditizie, di durata massima quinquennale, a fronte di contratti di locazione finanziaria.
2. I benefici sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli interventi a sostegno di operazioni di locazione finanziaria riferite a beni rientranti nelle tipologie individuate, eventualmente per settori, dalla Giunta regionale, a mezzo di apposita deliberazione, non sono soggetti al parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 10.
4. Qualora l'Amministrazione regionale riscontrasse che la banca ha utilizzato la provvista mista in contrasto con le disposizioni di cui al presente Capo, la banca assume a proprio carico l'onere dell'agevolazione.
5. Allo scopo della verifica di cui al comma 4, la banca è obbligata ad inviare semestralmente all'Amministrazione regionale una dettagliata relazione circa gli interventi attivati con l'indicazione dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria agevolata.
6. L'Assessore regionale all'industria presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente Capo.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 27, L. R. 23/2001
Art. 6
 
1. Ai fini dell'ammissibilità alle operazioni agevolate l'impresa deve avere stabilimento o unità locale nel territorio regionale ed i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria debbono essere utilizzati, per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale, pena la rideterminazione delle condizioni contrattuali al tasso di riferimento, maggiorato del 2 per cento.
2. È fatta salva la facoltà dell'utilizzatore di risolvere il contratto per le rate a scadere estinguendo il debito residuo a condizioni ordinarie.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1, le imprese del comparto edilizio possono temporaneamente utilizzare i beni oggetto dell'operazione di locazione finanziaria agevolata al di fuori del territorio regionale nei limiti ed alle condizioni fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7
 
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la banca apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni nonché di utilizzo della provvista. La convenzione inoltre stabilisce le modalità e i tempi dell'istruttoria bancaria.
2. La Giunta regionale, in sede di adozione della deliberazione concernente le direttive ed i criteri per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente Capo, stabilisce altresì i limiti di valore degli investimenti ammissibili ai benefici.
3. La banca di cui al comma 1 dà attuazione ai disposti del presente Capo avvalendosi della collaborazione di banche o di società di locazione finanziaria, operanti nel territorio regionale, regolamentando i rapporti con le stesse tramite specifica convenzione da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione regionale.