LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1995, n. 26

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1995
Materia:
220.01 - Industria

Art. 2
 
1. Le disponibilità globali conseguenti sono utilizzate dalla banca per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese del comparto industriale e dei servizi alla produzione del Friuli-Venezia Giulia a sostegno di investimenti per:
a) nuove iniziative;
b) riattivazioni;
c) riconversioni;
d) ampliamenti-potenziamenti caratterizzati da elevati contenuti tecnologici;
e) acquisto di stabilimenti industriali già esistenti e tecnicamente organizzati.

2. Le agevolazioni sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.