LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1995, n. 25

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, in materia di opere pubbliche di bonifica integrale, montana e di sistemazione idraulico-forestale. Rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'ultimazione di procedure espropriative.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1995
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
 
1. In via di interpretazione autentica, l'autorizzazione del Direttore regionale alle variazioni ed addizioni dei lavori, di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, è intesa come autorizzazione all'esecuzione dei lavori stessi.
2. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 48/1978, come interpretato dal comma 1, continua a trovare applicazione per le opere per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già emanati i relativi decreti di concessione.
3. L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 48/1978 è abrogato.