LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 20

Disposizioni in materia socio-assistenziale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1995
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 13
 Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come sostituito dall'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla rubrica n. 20 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4756 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento ai Comuni per la copertura degli oneri relativi alle prestazioni socio-assistenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
3. Alla copertura del predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4755 dello stato di previsione della spesa precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4756 è inserito nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.
5. Gli oneri derivanti in relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 51/1993, come sostituito dall'articolo 1, sono posti a decorrere dall'anno 1996 carico del capitolo 4745 dello stato di previsione della spesa precitato.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993, come sostituito dall'articolo 7 fanno carico al capitolo 4746 dello stato di previsione della spesa precitato, la cui denominazione, in relazione al disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo 23, è così sostituita: << Contributi annui ai Comuni per la concessione di incentivazioni economiche a persone singole e nuclei familiari che ospitano anziani e persone non autosufficienti >>.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 40/1987, come aggiunto dall'articolo 8, fanno carico al capitolo 4745 del precitato stato di previsione della spesa.
8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 116 milioni per l'anno 1995.
9. Il predetto onere di lire 116 milioni fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gi anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (partita n. 23 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
10. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 116 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.