LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 20

Disposizioni in materia socio-assistenziale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1995
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 11
 Disposizioni transitorie e procedurali
1. È fatta salva l'efficacia degli atti adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 51/1993 e dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993, come sostituiti dall'articolo 1 e dall'articolo 7, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora avuto esecuzione.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. Relativamente alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati per l'anno 1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 35, il termine per la rendicontazione è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 della medesima legge regionale, al 31 luglio 1995.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003