LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 aprile 1995, n. 19

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 17 giugno 1993, n. 46, 12 settembre 1991, n. 48 e 25 giugno 1993, n. 50.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/1995
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
CAPO I
 Modificazioni alla legge regionale
17 giugno 1993, n. 46
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
CAPO II
 Modificazioni alla legge regionale
12 settembre 1991, n. 48
Art. 12
 
1.
L'articolo 55 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Art. 55
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le somme comunque dovute dai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici, in seguito al riscontro amministrativo- contabile dei rendiconti presentati all'organo di controllo interno, possono essere trattenute direttamente dall'Amministrazione regionale in sede di emissione di un nuovo ordine di accreditamento, anche se afferente ad un diverso esercizio finanziario e ad un diverso oggetto, mediante vincolo di commutazione della somma in entrata.
2. L'acquisizione della quietanza di cui al comma 1, produce l'effetto di regolarizzare i rendiconti interessati.
3. Rimane fermo in capo al funzionario delegato l'onere di avviare o proseguire l'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37. >>.

CAPO III
 Modificazioni alla legge regionale
25 giugno 1993, n. 50
Art. 13
 
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima. >>.