LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/02/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 14
agosto 1987, n. 22 e dell'articolo 5 della legge regionale 9
dicembre 1991, n. 57
1.
All'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
<< 2 bis. Per il porto di Porto Nogaro possono rientrare nei programmi di investimento, ed essere pertanto ammesse a finanziamento, le spese relative ai lavori di manutenzione ordinaria di opere, impianti ed attrezzature. >>.

2. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, dopo le parole << programmi di investimento >>, le parole << di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10. >>.
3. Per ciò che attiene i programmi di investimento di Porto Nogaro, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1, sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute dal 1 gennaio 1994.
4. Gli oneri conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 5 della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dal comma 2, e del comma 3 del presente articolo fanno carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'articolo 65, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8.