LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/02/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 6
 Autofinanziamento regionale
1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere a reperire risorse per far fronte al disavanzo conseguente all'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.