LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 1994, n. 9

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1994
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
1. Non si fa luogo al recupero delle somme relative alle spese di progettazione, qualora le opere previste dalle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 non vengano realizzate per indisponibilità di finanziamenti o per altre comprovate cause sopravvenute che rendano impossibile la realizzazione dell'opera.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento agli interventi finanziati con spese a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria Generale Straordinaria.