LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 1994, n. 9

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1994
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 15
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria Generale Straordinaria entro il 31 marzo 1992, sono valide agli effetti della concessione del relativo finanziamento regionale, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
2. I provvedimenti di diniego dei benefici sulle domande di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 2/82, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.