LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 1994, n. 9

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1994
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
1.
L'articolo 105 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 105
 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione delle aree di cui all'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. >>.

2. In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-96 e del bilancio per l'anno 1994 è così sostituita: << Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all'occupazione temporanea ed all'acquisizione delle aree di cui all'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. >>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.