LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI
EX ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 19/1991,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ASSEGNAZIONI AI SENSI DELL'ART. 50 DELLO STATUTO
DI AUTONOMIA SPECIALE
Art. 160
 Opere e interventi nel settore forestale
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2941 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo o piano particolaregiato dell' ambito di tutela ambientale addottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 1, L. R. 16/1996
Art. 161
 Opere e interventi in agricoltura
(programmi 3.1.1., 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dal RD n. 215/1933 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 162
 Interventi nel settore dell'artigianato
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.300 milioni fa carico al capitolo 8052 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 163
 Infrastrutture nel settore turistico
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 164
 Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese industriali nelle zone montane
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali nelle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare, con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 130, obbligazioni emesse dall'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 12.800 milioni.
1 bis. Gli interventi a sostegno delle imprese industriali nelle zone montane previsti dal comma 1, possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, alle piccole imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.
1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis sono stabiliti, nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.550 milioni per l'anno 1994, di lire 4.050 milioni per l'anno 1995, di lire 1.200 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 7.800 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 1594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La quota autorizzata per l'anno 1997 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 16/1996
2Comma 1 ter aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 16/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 16, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 10, L. R. 13/2000
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 14, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
6Parole soppresse al comma 1 bis da art. 12, comma 15, L. R. 13/2000
7Ripristinate parole al comma 1bis ad opera dell'art. 7, comma 33, L.R. 23/2001.
Art. 165
 Rideterminazioni e revoche di spese
(programmi 0.5.1., 0.7.1., 3.5.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.,
2.5.3., 3.3.1., 3.3.2. e 3.4.4.)
1. La spesa di lire 50 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 26, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, viene suddivisa in ragione di lire 31 milioni per l'anno 1994, e lire 19 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. La quota di lire 100 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 23, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, viene suddivisa in ragione di lire 63 milioni per l'anno 1994, e lire 37 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 100 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 32, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 63 milioni per l'anno 1994, e lire 37 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 965 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 10, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 126 milioni per l'anno 1994, e lire 74 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 29, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994, e lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. La spesa di lire 10.000 milioni per il 1994, autorizzata dall'articolo 89, secondo comma, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è rideterminata in ragione di lire 6.296 milioni per il 1994 e di lire 3.704 milioni per il 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 90, comma 2, della legge regionale n. 47/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.259 milioni per l'anno 1994 e di lire 741 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. La spesa di lire 2.450 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale, n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.543 milioni per l'anno 1994 e di lire 907 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 1588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.889 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.111 milioni per l'anno 1996, fermo restano il relativo onere residuo a carico del capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. La spesa di lire 250 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 17, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 157 milioni per l'anno 1994 e di lire 93 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. La spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 315 milioni per l'anno 1994 e di lire 185 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 7260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. La spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 19, comma 10, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 189 milioni per l'anno 1994 e di lire 111 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 7302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
13. È revocata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
14. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, a carico del capitolo 7361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
15. È revocata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 20, comma 12, della legge regionale n. 50/1993, a carico del capitolo 7363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
16. La spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 15, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994 e di lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
17. È revocata la spesa complessiva di lire 4.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 50/1993, ed iscritta a carico del capitolo 7437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
18. La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 21, comma 20, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994 e di lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
19. La spesa di lire 300 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 19, comma 13, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 189 milioni per l'anno 1994 e di lire 111 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
20. La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 944 milioni per l'anno 1994 e di lire 556 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
21. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 630 milioni per l'anno 1994 e di lire 370 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 166
 Copertura finanziaria
1. Corrispondentemente alle nuove autorizzazioni disposte, per lire 22.000 milioni per l'anno 1996, con gli articoli 160, 161 e 163, nonché, limitatamente alla quota di lire 1.000 milioni, con l'articolo 162, è prevista per il medesimo anno l'entrata di pari importo attribuita dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall' articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, per l' attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 541 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
2. Corrispondentemente alle rimodulazioni e revoche di spesa disposte con l'articolo 165 e, parallelamente, alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 162, limitatamente alla quota di lire 300 milioni, e 164, limitatamente alle quote per gli anni dal 1994 al 1996, è prevista la rimodulazione dell'entrata nella misura complessiva di lire 10.000 milioni dall'anno 1994 all'anno 1996, assegnata dallo Stato ai sensi e per le finalità delle disposizioni statali indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 541 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. La quota di spesa autorizzata per l'anno 1997 con l'articolo 164 trova corrispondenza nell'attribuzione da parte dello Stato di pari importo per il medesimo anno, ai sensi e per le finalità delle disposizioni statali indicate al comma 1. L'entrata e la spesa correlate fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per l'anno medesimo.