LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO
Art. 150
 Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese commerciali
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese commerciali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 10.600 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d'Italia, con l'interesse non superiore al tre per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata con l'ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore al commercio, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1994, lire 2.700 milioni per l'anno 1995 e lire 4.700 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 10.600 milioni fa carico al capitolo 1596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 151
 Fiere e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, dall'articolo 103, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Sono revocati il limite d'impegno di lire 400 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012, dall'articolo 87, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011, dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1994 e dall'anno 1995, due limiti d'impegno di lire 200 milioni ciascuno.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l'anno 1994;
b) lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
c) lire 200 milioni per l'anno 2004.
5. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il limite di impegno di lire 800 milioni, autorizzato, per l'anno 1994, dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
8. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003, sono ridotte di lire 600 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
9. Lo stanziamento del capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è ridotto dell'importo complessivo di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Le riduzioni relative agli anni dal 1997 al 2003 gravano sui corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
Art. 152
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 -1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 153
 Locazione finanziaria alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998, dall'articolo 63 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.