LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA
Art. 82
 Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994, lire 400 milioni per l'anno 1995 e lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.900 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987 relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per l'anno 1994, lire 400 milioni per l'anno 1995 e lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 5.200 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 83
 Strutture socio-assistenziali
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.2.2.)
1. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, come rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 con l'articolo 93, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, nonché autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dall'articolo 86, comma 1, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di complessive lire 900 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994 e lire 400 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 93, comma 6, della legge regionale n. 1/1993 è ridotta di complessive lire 900 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994 e lire 400 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 84
 Interventi a favore delle famiglie e a tutela dei minori
(programma 2.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 85
 Servizi socio-educativi per la prima infanzia
(programma 2.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 86
 Interventi per favorire la permanenza
nelle famiglie di persone svantaggiate
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 4772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4772 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. All'articolo 34, comma 16, della legge regionale n. 49/1993, dopo le parole << elevato di pari importo >> mettere il segno dell'interpunzione e sopprimere le parole da << gli oneri derivanti >> a << di bilancio per gli anni successivi >>.
Art. 87
 << Progetto Spilimbergo >>
per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1994, lire 200 milioni per l'anno 1995 e lire 100 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 88

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 17, L. R. 31/2017
2Articolo abrogato da art. 8, comma 13, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 89
 Sovvenzioni ai Consorzi fra enti locali
per l'assistenza alle persone handicappate
(programma 2.2.4.)
1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap e limitatamente all'anno 1994, le sovvenzioni regionali che, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono destinate al sostegno dei servizi di livello sovracomunale gestiti dai Consorzi fra enti locali per l'assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, possono riferirsi esclusivamente alle seguenti attività:
a) gestione di centri socio-educativi ed occupazionali e di formazione permanente;
b) gestione di comunità alloggio e centri residenziali per gravi;
c) servizi di integrazione scolastica, formativi e di inserimento lavorativo.
2. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata sulla base di apposite convenzioni fra i Consorzi e le Unità sanitarie locali secondo uno schema tipo predisposto dall'Amministrazione regionale.
3. La sovvenzione da attribuire a ciascun ente destinatario ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 59/1986 è determinata in misura non superiore al sessantacinque per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività indicate al comma 1 e comunque non inferiore al contributo concesso nel precedente esercizio finanziario.
4. Al fine di omogeneizzare gli interventi e di assicurare il coordinamento delle azioni la Regione promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra tutti i soggetti pubblici interessati allo svolgimento delle attività e dei servizi.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 11.500 milioni per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 11.500 milioni fa carico al capitolo 4967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 90
 Interventi in favore delle persone handicappate
finanziati con fondi statali
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 giugno 1993, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 10.752.000 per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 10.752.000 fa carico al capitolo 4973 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1994 l'iscrizione dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sul capitolo 546 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.
Art. 91
 Servizi socio-assistenziali a carico
del fondo di cui all'articolo 3 della
legge regionale n. 51/1993
(programma 2.2.1.)
1. È revocata, in relazione al disposto dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, a carico del capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.