LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 INVESTIMENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 59
 Programmi di investimento
per i trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 55, primo comma, numero 2), e dall'articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione dell'articolo 55, terzo comma, lettera b), della legge regionale n. 41/86, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 60
 Contributi in conto capitale
per l'acquisto di autobus
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 56 della legge regionale n. 41/1986, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Tali contributi sono finalizzati allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, con gli accessi anteriori e centrale privi di gradini interni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente di data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 dell'1 aprile 1992.
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010