LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 15
 Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 3.860 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 3.860 milioni fa carico al capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 8.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, deve intendersi autorizzata per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. La spesa di lire 6.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 1/1993, deve intendersi autorizzata per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. La spesa di lire 1.500 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 4, della legge regionale n. 1/1993, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
12. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 39/1991 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 2.600 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
14. La spesa di lire 6.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, viene ridotta di lire 100 milioni e rideterminata per la quota residua in ragione di lire 3.900 milioni per l'anno 1995 e lire 2.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
15. La spesa di lire 20.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995, dall'articolo 73, comma 6, della legge regionale n. 1/1993, è rideterminata in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e lire 13.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 16
 Modifica della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39
Finanziamenti straordinari alle Province per investimenti
pubblici previsti da accordi di programma
(programmi 0.5.1. e 0.6.3.)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
1. Allo scopo di promuovere la predisposizione di programmi di investimenti pubblici volti a realizzare obiettivi di riequilibrio e riassetto di ambiti specifici del territorio regionale e suscettibili di essere assunti a riferimento per la stipula di intese programmatiche tra Regione ed Enti locali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti straordinari, da erogarsi in via anticipata, per:
a) la redazione di studi di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere aventi ad oggetto la ristrutturazione della rete viaria di supporto alla viabilità di grande comunicazione, nonché il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture a servizio dei conglomerati urbani e delle aree di insediamento produttivo;
b) la progettazione di strumenti di pianificazione urbanistica per il riassetto delle aree a maggiore concentrazione urbana.
2. La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), è subordinata alla presentazione da parte delle Province di un piano tecnico- economico degli interventi.
3. La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), è subordinata alla presentazione da parte delle Province di un piano tecnico- economico degli interventi nonché alla stipulazione di un'intesa programmatica, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tra le Province ed i Comuni e gli Enti interessati, che preveda l'impegno da parte dei medesimi ad utilizzare i risultati dell'attività svolta dalle Province ai fini dell'adeguamento delle previsioni urbanistiche recate dagli strumenti pianificatori di rispettiva competenza.
4. I termini e le modalità di rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabiliti dal decreto di concessione. >>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, è revocata la spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 101, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, a carico del capitolo 883 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 17
 Accordi di programma
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programmi 0.5.2. e 0.6.3.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 1, è revocata la spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per lire 500 milioni con l'articolo 102, comma 13, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per l'anno 1993, e rideterminata e incrementata di ulteriori 500 milioni per l'anno 1994 con l'articolo 74, comma 13, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata e incrementata con l'articolo 74, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n, 1, è ridotta dell'importo di lire 2.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 18
 Strumenti urbanistici nella zona del Collio
(programma 0.6.3.)
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati al punto 1, lettera d) dell'Accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia, approvato con DPGR n. 0111 del 23 febbraio 1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia un contributo straordinario di lire 300 milioni per la progettazione di strumenti di pianificazione urbanistica per l'assetto di aree destinate ad attività produttive agricole nei Comuni appartenenti alla zona del Collio.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla definizione di un'intesa programmatica, da stipularsi tra la Provincia di Gorizia e i Comuni interessati, che preveda l'impegno da parte dei Comuni medesimi ad utilizzare i risultati dell'attività di progettazione svolta dalla Provincia ai fini dell'adeguamento delle previsioni urbanistiche recate dagli strumenti pianificatori di rispettiva competenza.
3. Le modalità di rendicontazione sono stabilite dal decreto di concessione del contributo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.