LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Art. 168
 Sedi regionali
(programma 0.1.4.)
1. È revocata la quota di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata con l'articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 169
 Sedi regionali.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 0.1.4.)
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 170
 Sistema informativo del libro fondiario
(programma 0.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, e dalla legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1994, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 171
 Attività statistica
(programma 0.5.1.)
1. Nell'ambito dell'attività statistica prevista dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), l'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per:
a) lo svolgimento di indagini e rilevazioni anche per l'acquisizione di conoscenze in merito alla realtà sociale, economica e territoriale della regione, sia direttamente che mediante stipula di convenzioni con enti, istituti e centri di ricerca;
b) l'acquisizione di dati, incluso il relativo software operativo, dall'ISTAT e da altri enti, istituti e centri di ricerca specializzati.
(1)
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1950 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 9, comma 15, L. R. 2/2006
Art. 172
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1994 il recupero di pari importo, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale n. 7/1978, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati.
Art. 173

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 77, comma 2, L. R. 7/2000
Art. 174
 Spese per materiale informativo connesse agli
adempimenti del sostituto di dichiarazione d'imposta
(programma 0.1.4.)
1. Per gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e finanziaria della Ragioneria generale, nonché per le esigenze connesse all'attività di consulenza giuscontabile, economica e finanziaria, è autorizzato il pagamento delle spese per l'acquisto di pubblicazioni specialistiche e materiale informativo ivi compresi moduli e formulari ed altresì di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line mediante l'apertura di credito a favore del Dirigente del servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali, in forza degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli adempimenti previsti dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 10 milioni fa carico al capitolo 1137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/1994
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 49, L. R. 2/2000
3Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 49, L. R. 2/2000
Art. 175

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 9/2009
Art. 176
 Ripristino di somme disimpegnate, dovute ai sensi della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48
(programma 1.4.1.)
1. Per la definizione di situazioni pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le somme dovute, in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o in via di autotutela, a titolo di contributo per gli interventi previsti dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 91.803.916, suddivisa in ragione di lire 86.703.916 per l'anno 1994 e di lire 2.550.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 91.803.916 fa carico al capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 177
 Ripristino somme disimpegnate
su fondi statali vincolati
(programma 1.5.3.)
1. Per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, è autorizzata la spesa di lire 920.270.000 per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 920.270.000 fa carico al capitolo 3849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 178
 Interventi nel settore sanitario.
Ripristino di somme inviate in economia
(programma 2.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 86, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 90 milioni fa carico al capitolo 4375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 179

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74 bis, L. R. 23/2013
2Articolo abrogato da art. 1, comma 10, lettera b), L. R. 7/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 180

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 14/1994
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 181
 Ripristino di somme destinate ad anticipazioni di contributi
comunitari
e statali per progetti di vallicoltura e molluschicoltura
(programma 3.2.5.)
1. Per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1994 il rientro, per pari importo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 40/1989, delle anticipazioni concesse, sul capitolo 1539 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.
Art. 182
 Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo
dell'artigianato.
Ripristino somme inviate in economia
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 8013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 183
 Ripristino di somme disimpegnate, dovute ai sensi
dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, in ordine alla definizione di situazioni pregresse, è autorizzato, nell'anno 1994, un limite di impegno, le cui annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 21.984.000 per l'anno 1994;
b) lire 7.328.000 per l'anno 1995.
2. L'onere complessivo di lire 29.312.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 29.312.000 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.