LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO X
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
CAPO I
 ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Art. 168
 Sedi regionali
(programma 0.1.4.)
1. È revocata la quota di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata con l'articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 169
 Sedi regionali.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 0.1.4.)
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 170
 Sistema informativo del libro fondiario
(programma 0.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, e dalla legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1994, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 171
 Attività statistica
(programma 0.5.1.)
1. Nell'ambito dell'attività statistica prevista dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), l'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per:
a) lo svolgimento di indagini e rilevazioni anche per l'acquisizione di conoscenze in merito alla realtà sociale, economica e territoriale della regione, sia direttamente che mediante stipula di convenzioni con enti, istituti e centri di ricerca;
b) l'acquisizione di dati, incluso il relativo software operativo, dall'ISTAT e da altri enti, istituti e centri di ricerca specializzati.
(1)
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1950 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 9, comma 15, L. R. 2/2006
Art. 172
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1994 il recupero di pari importo, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale n. 7/1978, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati.
Art. 173

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 77, comma 2, L. R. 7/2000
Art. 174
 Spese per materiale informativo connesse agli
adempimenti del sostituto di dichiarazione d'imposta
(programma 0.1.4.)
1. Per gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e finanziaria della Ragioneria generale, nonché per le esigenze connesse all'attività di consulenza giuscontabile, economica e finanziaria, è autorizzato il pagamento delle spese per l'acquisto di pubblicazioni specialistiche e materiale informativo ivi compresi moduli e formulari ed altresì di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line mediante l'apertura di credito a favore del Dirigente del servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali, in forza degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli adempimenti previsti dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 10 milioni fa carico al capitolo 1137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/1994
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 49, L. R. 2/2000
3Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 49, L. R. 2/2000
Art. 175

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 9/2009
Art. 176
 Ripristino di somme disimpegnate, dovute ai sensi della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48
(programma 1.4.1.)
1. Per la definizione di situazioni pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le somme dovute, in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o in via di autotutela, a titolo di contributo per gli interventi previsti dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 91.803.916, suddivisa in ragione di lire 86.703.916 per l'anno 1994 e di lire 2.550.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 91.803.916 fa carico al capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 177
 Ripristino somme disimpegnate
su fondi statali vincolati
(programma 1.5.3.)
1. Per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, è autorizzata la spesa di lire 920.270.000 per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 920.270.000 fa carico al capitolo 3849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 178
 Interventi nel settore sanitario.
Ripristino di somme inviate in economia
(programma 2.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 86, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 90 milioni fa carico al capitolo 4375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 179

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74 bis, L. R. 23/2013
2Articolo abrogato da art. 1, comma 10, lettera b), L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 180

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 14/1994
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 181
 Ripristino di somme destinate ad anticipazioni di contributi
comunitari
e statali per progetti di vallicoltura e molluschicoltura
(programma 3.2.5.)
1. Per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1994 il rientro, per pari importo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 40/1989, delle anticipazioni concesse, sul capitolo 1539 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.
Art. 182
 Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo
dell'artigianato.
Ripristino somme inviate in economia
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 8013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 183
 Ripristino di somme disimpegnate, dovute ai sensi
dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, in ordine alla definizione di situazioni pregresse, è autorizzato, nell'anno 1994, un limite di impegno, le cui annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 21.984.000 per l'anno 1994;
b) lire 7.328.000 per l'anno 1995.
2. L'onere complessivo di lire 29.312.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 29.312.000 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
CAPO II
 NORME FINANZIARIE
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 184
 Attribuzioni in materia di studi e incarichi
ai sensi dell'art. 69, comma 3, della legge regionale 1
marzo 1988, n. 7
1. Le Direzioni centrali, in attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 4, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), nell'ambito delle materie di propria competenza, possono dare in affidamento a personale esterno di comprovata esperienza e capacità professionale studi, indagini, collaborazioni ed altre prestazioni di particolare interesse per la Regione.
2. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 8, comma 98, L. R. 2/2000
2Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
3Comma 1 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 1/2005
Art. 185
 Modifiche agli articoli 70 e 217 della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
2.
Nel testo dell'articolo 217 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
<< 2. Presso l'Agenzia regionale del lavoro opera l'Osservatorio del mercato regionale del lavoro, di cui al Titolo II della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7. >>.

Art. 186
 Iscrizione del personale regionale all'INPDAP
(programma 0.1.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a reiscrivere il proprio personale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) gestione autonoma ex Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza previsto dalla legislazione relativa al predetto Istituto.
2. Per la sistemazione dei rapporti contributivi relativi al personale in servizio all'1 gennaio 1994, la Regione provvede a versare all'INPDAP in sei rate annuali, a decorrere dall'anno 1994, le somme corrispondenti alle indennità premio di servizio maturate dal predetto personale nel periodo 1 settembre 1981 - 31 dicembre 1993, maggiorate degli interessi di differimento e di dilazione previsti dall'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 357, e dall'articolo 2, comma 12, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
3. In relazione all'iscrizione del personale regionale all'INPDAP con decorrenza 1 gennaio 1994, sono abrogati l'articolo 141, l'articolo 142, terzo comma, l'articolo 146, l'articolo 147 e l'articolo 148, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ferma restando la disciplina prevista dalle restanti norme contenute nella parte IV, titolo II, capo II, della legge medesima. Sono fatti salvi tutti gli atti adottati sulla base della normativa regionale in vigore sino al 31 dicembre 1993.
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
5 bis. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
6 bis.  
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 14/1994
3Comma 6 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2005
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 19, L. R. 17/2008
5Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 14, comma 3, L. R. 12/2009
6Comma 6 bis aggiunto da art. 12, comma 17, L. R. 23/2013 . La disposizione introdotta si applica a decorrere dall'affidamento del servizio di tesoreria della Regione successivo a quello in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 23/2013, come stabilito dal comma 18 del citato art. 12 L.R. 23/2013.
7Comma 4 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
8Comma 5 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
9Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
10Comma 6 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
11Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
12Comma 7 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
13Comma 8 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
14Comma 9 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
15Comma 10 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
16Comma 11 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
17Comma 12 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
18Comma 13 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 14/2016
20Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 43, L. R. 14/2016
Art. 187
 Rimborsi alle Comunità montane e ad altri
Enti locali per l'occupazione giovanile
1. In analogia con quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, a decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Comuni e Province, Aziende municipalizzate, Unità Sanitarie Locali, Aziende autonome di turismo, Consorzi o Enti di bonifica, Istituti autonomi case popolari e relativi Consorzi, Consorzi di aree industriali, dei rimborsi per le spese relative al trattamento economico di giovani assunti in base alla legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.
Art. 188

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 189
 Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla
gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6
della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10
1. La Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell'importo di lire 8 miliardi, entro e non oltre la data del 31 luglio 1994.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.
3. Per quanto disposto dal comma 1, sul capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è previsto lo stanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1994.
Art. 190

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 4/1999 , con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dallo stesso articolo 10.
Art. 191
 Condizioni generali per la stipulazione dei
mutui previsti dagli articoli 48 e 55 della
legge regionale 17 giugno 1993, n. 47
1. I mutui previsti dagli articoli 48 e 55 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, possono essere stipulati per importi definiti sulla base delle risultanze degli esercizi finanziari a tutto il 31 dicembre 1993.
2. I mutui già stipulati per le finalità di cui ai precitati articoli 48 e 55 della legge regionale n. 47/1993, possono essere ridefiniti e integrati in relazione alle predette risultanze finanziarie.
3. In relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, provvede, ove necessario, ad integrare le condizioni già determinate ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 55, comma 2, della legge regionale n. 47/1993.
Art. 192
 Vendita di alloggi di proprietà regionale
siti a Gradisca d'Isonzo
1. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27, nonché a quanto disposto dall'articolo 14 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, è autorizzata ad alienare a titolo oneroso gli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 27/1989.
Art. 193
 Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale
23 agosto 1982, n. 58
1.
All'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:
<< In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, il Segretario generale straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti delle spese indicate al comma successivo, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale in applicazione della presente legge.
Le spese di cui al comma precedente sono quelle comunque connesse all'esito di azioni giudiziarie promosse in sede giurisdizionale o arbitrale per la definizione di controversie relative all'esecuzione di contratti d'appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria. >>.

Art. 194
 Progetti esecutivi del Parco urbano
1. I contributi già erogati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione di progetti esecutivi, compresi nel progetto urbanistico di parco urbano, ai sensi della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, anche se in presenza di termini di inizio e ultimazione lavori scaduti, possono essere utilizzati dai Comuni beneficiari per la realizzazione di diversi progetti esecutivi, interessanti aree già comprese nel progetto urbanistico suddetto.
2. A tal fine i Comuni possono presentare alla Direzione regionale della pianificazione territoriale la domanda di trasferimento del contributo erogato entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, allegando il progetto esecutivo, la cui deliberazione di approvazione attesti espressamente la conformità di esso al progetto urbanistico di cui al comma 1.
Art. 195
 Modifica dell'articolo 31 della legge regionale
7 settembre 1987, n. 30
1. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 34/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, c. 2 bis, L.R. 30/1987.
Art. 196
 Modifica dell'articolo 7 della
legge regionale 14 agosto 1987, n. 21
1. Nel testo dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo le parole << della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 >> vengono aggiunte le parole: << , nonché, in via residuale, per interventi di straordinaria manutenzione e di miglioramento fondiario di altri beni immobili regionali in gestione >>.
Art. 197

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 198

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 199

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 200

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 201
 Rinuncia di somme a favore di Enti locali
1. Le somme versate alla Provincia di Gorizia ed al Comune di Torviscosa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, per lavori di realizzazione del primo lotto del collegamento autostradale tra il casello di Redipuglia e l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e, rispettivamente, per la costruzione di due sovrappassi sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia, non costituiscono credito dell'Amministrazione regionale. Non costituiscono altresì credito dell'Amministrazione regionale gli interessi maturati sulle somme come sopra dovute dalla Provincia e dal Comune stessi fino all'entrata in vigore della presente legge.
2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 19/1995
Art. 202
 Interpretazione autentica dell'articolo 8, terzo comma
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Rimborsi IVA
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. Per quanto concerne i finanziamenti ed i contributi concessi dall'1 gennaio 1987, la relativa imposta sul valore aggiunto dovuta dagli enti di cui al comma 1, può essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'amministrazione finanziaria, in altre opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché per manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.
3. I lavori e le iniziative di cui al comma 2 possono concernere in particolare:
a) la costruzione di nuove opere infrastrutturali;
b) l'adeguamento ed il miglioramento di opere preesistenti;
c) l'acquisto di attrezzature e mezzi meccanici;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed attrezzature;
e) l'acquisto di aree;
f) il pagamento di cauzioni, di canoni demaniali e similari;
g) il pagamento di maggiori oneri per spese tecniche e generali;
h) l'acquisto e la sistemazione degli uffici degli enti.
4. La dimostrazione dell'avvenuto reimpiego delle somme recuperate deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 per quanto concerne le somme recuperate entro il 31 dicembre 1993, ed entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il recupero è avvenuto per quanto concerne le somme recuperate a partire dall'1 gennaio 1994.
Note:
1Articolo interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 203
 
<< 1. Nella determinazione del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, si tiene conto anche delle ristrutturazioni attuate dalle Aziende di trasporto e delle conseguenti riduzioni delle percorrenze di esercizio.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 204

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 205
 Modifica degli articoli 3 e 24, comma 3, della
legge regionale 30 giugno 1993, n. 51
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, è sostituito dal seguente:
<< 2. Nel fondo confluiscono i finanziamenti già destinati all'assolvimento delle funzioni contemplate nella seguente normativa di settore:
a) dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e dall'articolo 53 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
b) dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;
d) dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 40. >>.

2. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 51/1993, è abrogata con riferimento al capitolo 4890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 206

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 207

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 208
 Interpretazione e modificazione della
legge regionale 5 settembre 1991, n. 46
1. In via di interpretazione autentica i contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 sono concessi ai soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 46/1991, che risultino proprietari o gestori degli immobili sede delle previste attività.
2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007
Art. 209
 Modifica dell'articolo 34, comma 32, della
legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1
1. Nel testo dell'articolo 34 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, al comma 32 è soppressa la parola << natale >>.
Art. 210
 Riapertura del termine di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge regionale
23 agosto 1985, n. 45
1. Per quanto attiene all'evento grandine di cui al DPGR 3 dicembre 1991, n. 584/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 27 marzo 1992, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, è riaperto per giorni quindici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Si considerano comunque presentate validamente le domande relative all'evento grandine di cui al comma 1 pervenute dopo la scadenza del termine fissato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 12/1989, e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 211

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 sostituito da art. 174, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2L' abrogazione dei commi 1 e 2 ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera f), L. R. 6/2010
Art. 212

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 213
 Modifica della legge regionale
19 febbraio 1990, n. 7
1. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, le date << 30 settembre 1992 >> e << 31 dicembre 1992 >> sono sostituite rispettivamente dalle date << 31 luglio 1994 >> e << 30 settembre 1994 >>.
2. All'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 7/1990, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale n. 20/1992, la data << 31 dicembre 1993 >> è sostituita dalla data << 31 dicembre 1994 >>.
Art. 214
 Investimenti migliorativi degli impianti
alienati dall'ERSA
1. Le cooperative agricole acquirenti degli impianti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, nonché ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 20/1992, sono tenute ad effettuare investimenti migliorativi degli impianti acquistati per una spesa che, sommata a quella di acquisto, determini un onere complessivo a loro carico di almeno il quarantacinque per cento del valore attuale dell'immobile sommato all'importo degli investimenti. Per valore attuale si intende il prezzo di mercato stabilito al momento della stipula del contratto di trasferimento della proprietà da perizia di stima dell'ERSA.
2. L'assunzione, da parte delle cooperative agricole, dell'impegno ad effettuare gli investimenti di cui al comma 1 costituisce presupposto per la stipulazione del contratto di trasferimento di proprietà.
3. Nel contratto di trasferimento di proprietà viene indicato il termine entro il quale le cooperative agricole effettuano gli investimenti di cui al comma 1.
4. Ai fini del comma 1 si applicano le limitazioni settoriali di cui al Regolamento ( CEE ) n. 866/90, i criteri di scelta per la selezione degli investimenti previsti dalla decisione della Commissione 90/342/CEE del 7 giugno 1990 e la disciplina comunitaria degli aiuti nel settore dei prodotti lattiero-caseari.
Art. 215

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 14, comma 2, L. R. 6/1996
Art. 216

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 217
 Modificazione della legge regionale
25 giugno 1993, n. 50
1. Gli articoli 10 e 15 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, sono abrogati.
Art. 218
 Limitazione dell'operatività di leggi regionali
nel settore dell'industria
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2000, non è ammessa la presentazione alla Direzione regionale dell'industria di domande intese ad ottenere gli interventi contributivi previsti dalle seguenti normative:
a) dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25;
b) dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2000, non è ammessa la presentazione alla Direzione regionale dell'industria di domande intese ad ottenere gli interventi contributivi previsti dalla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 ad eccezione delle domande relative ad interventi di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale n. 63/1976, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4.
3. Le domande presentate alla Direzione regionale dell'industria, tendenti ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, restano valide purché presentate antecedentemente alla data del 31 dicembre 1993.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 175, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 175, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 175, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 16/1996
5Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 2, L. R. 16/1996
6Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999
7Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999
Art. 219

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, L.R. 47/1978.
Art. 220
 Finalizzazione di contributi assegnati al Consorzio
per lo sviluppo industriale della
zona dell'Aussa-Corno
1. I finanziamenti concessi al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno con l'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, e con l'articolo 22, primo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, sono definitivamente assegnati al Consorzio stesso per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni nonché per l'acquisizione di terreni suscettibili di nuove iniziative industriali o l'esecuzione di interventi comunque tesi a favorire lo sviluppo industriale.
Art. 221
 Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 7 settembre
1992, n. 30
1. Nel testo dell'articolo 35 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è abrogato il comma 1.
Art. 222

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 26/1997
Art. 223

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
Art. 224

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
Art. 225

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 226

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 227
 Modificazione della legge regionale
21 maggio 1992, n. 17
1. Gli effetti conseguenti all'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/1992.
Art. 228
 Copertura finanziaria
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 1.445.910.073.916, suddiviso in ragione di lire 877.092.973.916 per l'anno 1994, lire 238.108.550.000 per l'anno 1995 e lire 330.708.550.000 per l'anno 1996, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Nell'ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere complessivo di lire 7.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e parallelamente un maggior onere di lire 32.000 milioni per l'anno 1996 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 128.660 milioni, suddiviso in ragione di lire 54.480 milioni per l'anno 1994, di lire 64.380 milioni per l'anno 1995 e di lire 9.800 milioni per l'anno 1996.
Art. 229
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; le disposizioni autorizzative di spesa hanno effetto dall'1 gennaio 1994.