LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 98
 Interventi a sostegno di attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera c), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, a favore delle associazioni indicate è autorizzata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 240 milioni fa carico al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Nell'ambito delle finalità previste dal Titolo VI della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Lega Nazionale di Trieste e Gorizia un finanziamento straordinario una tantum di lire 200 milioni per l'anno 1994 a sostegno delle finalità istituzionali.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di lire 200 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 5561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 68/1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Associazioni e degli Istituti di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana, un contributo straordinario di lire 400 milioni per le spese sostenute per la celebrazione, anche con iniziative editoriali, del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
7. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e lire 150 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere complessivo di lire 250 milioni fa carico al capitolo 5614 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 35, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. 
( ABROGATO )
(2)
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
14. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
15. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale n. 10/1982 il capitolo 5616 precitato viene inserito nell' Elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 12 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000