LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 95
 Istituzioni ed attività culturali e scientifiche
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1994, lire 2.100 milioni per l'anno 1995 e lire 3.350 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 8.200 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 450 milioni per l'anno 1995 autorizzata con l'articolo 30, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 30 commi 3 e 4 della legge regionale n. 1/1993 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. La spesa di complessive lire 3.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 1/1993 viene rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, come rideterminata dall'articolo 99, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.