LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 87
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per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1994, lire 200 milioni per l'anno 1995 e lire 100 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.