LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio
per la consultazione referendaria sulla candidatura
per le Olimpiadi invernali
(programma 0.6.2.)
1. Nell'ambito delle disposizioni previste dagli articoli 4, commi 1 e 2, e 16, comma 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 15 milioni per l'anno 1994 al Comune di Tarvisio per le iniziative di informazione e consultazione referendaria dei cittadini per la candidatura a sede dei Giochi olimpici invernali del 2002.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene effettuato dietro presentazione di dettagliata relazione indicante la quantificazione degli oneri sostenuti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 1760 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.