LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi
per gli uffici di economia e bonifica montana
e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di
bonifica Cellina-Meduna
(programma 0.6.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico sino alla concorrenza di lire 13.000 milioni i disavanzi di amministrazione dei Consorzi e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, risultanti dai bilanci di liquidazione, come approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 26/1993.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 26/1993, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.