LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 49
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 88 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e dall'articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 sono autorizzati un limite di impegno di lire 8.000 milioni nell'anno 1994, un limite d'impegno di lire 8.000 milioni nell'anno 1995 ed un limite d'impegno di lire 20.000 milioni nell'anno 1996.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 8.000 milioni per l'anno 1994;
b) lire 16.000 milioni per l'anno 1995;
c) lire 36.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2013;
d) lire 28.000 milioni per l'anno 2014;
e) lire 20.000 milioni per l'anno 2015.
3. L'onere complessivo di lire 60.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.