LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 46
 Salvaguardia dell'ambiente
forestale e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
1. La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e ridotta dell'importo di lire 100 milioni dall'articolo 97, comma 10, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ulteriormente ridotta dell'importo di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3, e terzo comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2, della legge regionale n. 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. La spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l'anno 1994 e di lire 600 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 97, comma 16, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta dell'importo complessivo di lire 400 milioni suddiviso in ragione di lire 200 milioni, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 14/1994