LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 43
 Interventi urgenti di sistemazione idraulica
(programma 1.2.2.)
1. Nell'ambito delle finalità e delle attribuzioni previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, e 12, primo e secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare, in via d'urgenza, interventi straordinari di sistemazione idraulica e di prevenzione dalle esondazioni, nonché di difesa del territorio, lungo l'alveo del torrente Versa. A tal fine è conferito al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 64/1986 l'importo di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.