LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 29
 Depurazione e risanamento delle acque
(programma 1.1.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa friulana un contributo straordinario, nella misura massima di lire 1.700 milioni, per far fronte alle spese gestionali delle strutture consortili.
2. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono fissate le specifiche modalità di rendicontazione e ne viene contestualmente disposta l'erogazione in via anticipata nella misura di lire 1.200 milioni. La rimanente quota di lire 500 milioni è erogata subordinatamente all'approvazione da parte della Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, di un programma relativo al miglior utilizzo delle strutture consortili, finalizzato al raggiungimento del pareggio di gestione, che il Consorzio è tenuto a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente.
3. Il programma è definito sulla base dei risultati di uno studio, affidato ai sensi dell'articolo 69, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come aggiunto dall'articolo 88 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, atto ad individuare le diverse ipotesi di utilizzazione dell'impianto di depurazione consortile della Bassa friulana, riferite in particolare alla sezione di termodistruzione, sulla base di una valutazione complessiva del relativo impatto ambientale e dei conseguenti oneri di gestione.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Gli oneri relativi allo studio di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 14/1994
2Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 14/1994