LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 26
 Cartografia tecnica regionale
(programmi 0.5.2., 0.5.1. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per anno 1994, e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.