LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 202
 Interpretazione autentica dell'articolo 8, terzo comma
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Rimborsi IVA
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. Per quanto concerne i finanziamenti ed i contributi concessi dall'1 gennaio 1987, la relativa imposta sul valore aggiunto dovuta dagli enti di cui al comma 1, può essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'amministrazione finanziaria, in altre opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché per manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.
3. I lavori e le iniziative di cui al comma 2 possono concernere in particolare:
a) la costruzione di nuove opere infrastrutturali;
b) l'adeguamento ed il miglioramento di opere preesistenti;
c) l'acquisto di attrezzature e mezzi meccanici;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed attrezzature;
e) l'acquisto di aree;
f) il pagamento di cauzioni, di canoni demaniali e similari;
g) il pagamento di maggiori oneri per spese tecniche e generali;
h) l'acquisto e la sistemazione degli uffici degli enti.
4. La dimostrazione dell'avvenuto reimpiego delle somme recuperate deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 per quanto concerne le somme recuperate entro il 31 dicembre 1993, ed entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il recupero è avvenuto per quanto concerne le somme recuperate a partire dall'1 gennaio 1994.
Note:
1Articolo interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002