LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 192
 Vendita di alloggi di proprietà regionale
siti a Gradisca d'Isonzo
1. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27, nonché a quanto disposto dall'articolo 14 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, è autorizzata ad alienare a titolo oneroso gli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 27/1989.