LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 191
 Condizioni generali per la stipulazione dei
mutui previsti dagli articoli 48 e 55 della
legge regionale 17 giugno 1993, n. 47
1. I mutui previsti dagli articoli 48 e 55 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, possono essere stipulati per importi definiti sulla base delle risultanze degli esercizi finanziari a tutto il 31 dicembre 1993.
2. I mutui già stipulati per le finalità di cui ai precitati articoli 48 e 55 della legge regionale n. 47/1993, possono essere ridefiniti e integrati in relazione alle predette risultanze finanziarie.
3. In relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, provvede, ove necessario, ad integrare le condizioni già determinate ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 55, comma 2, della legge regionale n. 47/1993.