LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 187
 Rimborsi alle Comunità montane e ad altri
Enti locali per l'occupazione giovanile
1. In analogia con quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, a decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Comuni e Province, Aziende municipalizzate, Unità Sanitarie Locali, Aziende autonome di turismo, Consorzi o Enti di bonifica, Istituti autonomi case popolari e relativi Consorzi, Consorzi di aree industriali, dei rimborsi per le spese relative al trattamento economico di giovani assunti in base alla legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.