LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 176
 Ripristino di somme disimpegnate, dovute ai sensi della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48
(programma 1.4.1.)
1. Per la definizione di situazioni pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le somme dovute, in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o in via di autotutela, a titolo di contributo per gli interventi previsti dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 91.803.916, suddivisa in ragione di lire 86.703.916 per l'anno 1994 e di lire 2.550.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 91.803.916 fa carico al capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.