LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 166
 Copertura finanziaria
1. Corrispondentemente alle nuove autorizzazioni disposte, per lire 22.000 milioni per l'anno 1996, con gli articoli 160, 161 e 163, nonché, limitatamente alla quota di lire 1.000 milioni, con l'articolo 162, è prevista per il medesimo anno l'entrata di pari importo attribuita dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall' articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, per l' attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 541 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
2. Corrispondentemente alle rimodulazioni e revoche di spesa disposte con l'articolo 165 e, parallelamente, alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 162, limitatamente alla quota di lire 300 milioni, e 164, limitatamente alle quote per gli anni dal 1994 al 1996, è prevista la rimodulazione dell'entrata nella misura complessiva di lire 10.000 milioni dall'anno 1994 all'anno 1996, assegnata dallo Stato ai sensi e per le finalità delle disposizioni statali indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 541 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. La quota di spesa autorizzata per l'anno 1997 con l'articolo 164 trova corrispondenza nell'attribuzione da parte dello Stato di pari importo per il medesimo anno, ai sensi e per le finalità delle disposizioni statali indicate al comma 1. L'entrata e la spesa correlate fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per l'anno medesimo.