LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 164
 Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese industriali nelle zone montane
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali nelle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare, con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 130, obbligazioni emesse dall'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 12.800 milioni.
1 bis. Gli interventi a sostegno delle imprese industriali nelle zone montane previsti dal comma 1, possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, alle piccole imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.
1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis sono stabiliti, nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.550 milioni per l'anno 1994, di lire 4.050 milioni per l'anno 1995, di lire 1.200 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 7.800 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 1594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La quota autorizzata per l'anno 1997 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 16/1996
2Comma 1 ter aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 16/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 16, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 10, L. R. 13/2000
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 14, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
6Parole soppresse al comma 1 bis da art. 12, comma 15, L. R. 13/2000
7Ripristinate parole al comma 1bis ad opera dell'art. 7, comma 33, L.R. 23/2001.