LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 160
 Opere e interventi nel settore forestale
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2941 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo o piano particolaregiato dell' ambito di tutela ambientale addottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 1, L. R. 16/1996