LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 16
 Modifica della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39
Finanziamenti straordinari alle Province per investimenti
pubblici previsti da accordi di programma
(programmi 0.5.1. e 0.6.3.)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
1. Allo scopo di promuovere la predisposizione di programmi di investimenti pubblici volti a realizzare obiettivi di riequilibrio e riassetto di ambiti specifici del territorio regionale e suscettibili di essere assunti a riferimento per la stipula di intese programmatiche tra Regione ed Enti locali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti straordinari, da erogarsi in via anticipata, per:
a) la redazione di studi di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere aventi ad oggetto la ristrutturazione della rete viaria di supporto alla viabilità di grande comunicazione, nonché il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture a servizio dei conglomerati urbani e delle aree di insediamento produttivo;
b) la progettazione di strumenti di pianificazione urbanistica per il riassetto delle aree a maggiore concentrazione urbana.
2. La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), è subordinata alla presentazione da parte delle Province di un piano tecnico- economico degli interventi.
3. La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), è subordinata alla presentazione da parte delle Province di un piano tecnico- economico degli interventi nonché alla stipulazione di un'intesa programmatica, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tra le Province ed i Comuni e gli Enti interessati, che preveda l'impegno da parte dei medesimi ad utilizzare i risultati dell'attività svolta dalle Province ai fini dell'adeguamento delle previsioni urbanistiche recate dagli strumenti pianificatori di rispettiva competenza.
4. I termini e le modalità di rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabiliti dal decreto di concessione. >>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, è revocata la spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 101, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, a carico del capitolo 883 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.