LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 156
 Strutture ricettive
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata dall'articolo 103, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 1.000 milioni, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42 è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
8. L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1996, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 103, comma 10, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.