LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 15
 Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 3.860 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 3.860 milioni fa carico al capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 8.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, deve intendersi autorizzata per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. La spesa di lire 6.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 1/1993, deve intendersi autorizzata per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. La spesa di lire 1.500 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 4, della legge regionale n. 1/1993, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
12. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 39/1991 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 2.600 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
14. La spesa di lire 6.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, viene ridotta di lire 100 milioni e rideterminata per la quota residua in ragione di lire 3.900 milioni per l'anno 1995 e lire 2.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
15. La spesa di lire 20.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995, dall'articolo 73, comma 6, della legge regionale n. 1/1993, è rideterminata in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e lire 13.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.