LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 138
 Zone industriali
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 è autorizzato nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 2.250 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
3. L'onere complessivo di lire 6.750 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l'articolo 42 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per gli anni dal 1992 al 2001 deve intendersi autorizzato per gli anni dal 1992 al 2011, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.