LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 137
 Agevolazioni alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1995, dall'articolo 101, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. La spesa complessiva di lire 6.400 milioni, rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.400 milioni per l'anno 1995, dall'articolo 101, comma 7, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1994 e revocata per l'anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Sono revocati il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1992 al 1999, dall'articolo 61 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000, dall'articolo 52 della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, 3.000 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.