LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 132
 Interventi a sostegno del Consorzio per lo sviluppo
industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli
(programma 3.2.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli un contributo straordinario nella misura massima di lire 200 milioni per l'anno 1994, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie e ferroviarie a servizio della zona industriale consortile.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.