LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 130
 Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese industriali
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 51.150 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d'Italia, con l'interesse non superiore al tre per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
1 bis. 
( ABROGATO )
1 ter. 
( ABROGATO )
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
4. La provvista mista di cui ai commi 1 e 2 è prioritariamente utilizzata per dar corso alle istanze delle imprese che, avendo pendenti domande di contributo avanzate ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, intendono avvalersi di detto strumento.
5. In via transitoria e per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domande di finanziamento le imprese che hanno iniziato investimenti dopo l'1 gennaio 1992. Tra queste hanno priorità le istanze riguardanti riattivazioni di impianti industriali inattivi o rilevati da procedure concorsuali.
6. Al fine di adeguare gli oneri delle imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 a quelli sostenuti dalle imprese che accedono ai benefici previsti dalla legge regionale n. 25/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, relativamente alle rate di mutuo scadute dalla data di stipula del contratto di finanziamento al 31 dicembre 1993, a corrispondere al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, per la successiva retrocessione, per le quote spettanti, ai mutuatari, un contributo forfetario per ridurre di quattro punti percentuali gli interessi corrisposti nel periodo sopraindicato.
7. Le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 6 sono stabilite nella convenzione di cui al comma 3, regolante l'utilizzo della provvista mista.
8. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 51.150 milioni, suddivisa in ragione di lire 31.950 milioni per l'anno 1994, lire 8.300 milioni per l'anno 1995 e lire 10.900 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere complessivo di lire 51.150 milioni fa carico al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.400 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 5.400 milioni fa carico al capitolo 1597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 15, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 10, L. R. 13/2000
3Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
4Comma 1 ter aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
5Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 14, L. R. 13/2000
6Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
7Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
8Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
9Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 23/2002