LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 Autorizzazione al rimborso di oneri sostenuti dai Comuni
per interventi già ammessi a finanziamento
dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 11
della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22
1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province sono autorizzate ad utilizzare le somme assegnate con l'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, nonché quelle assegnate con l'articolo 2, comma 1, lettera b), anche per il rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni per gli interventi già ammessi a finanziamento dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, con l'approvazione del secondo programma stralcio, limitatamente alle quote relative agli esercizi 1989 e 1990.
2. Possono essere rimborsate le spese documentate, effettivamente sostenute prima della data di entrata in vigore della presente legge che risultino ammissibili a finanziamento ai sensi della normativa regionale in materia di opere pubbliche vigente alla data di aggiudicazione del relativo appalto.