LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 123
 Avversità atmosferiche
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 6587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 645 milioni, suddivisa in ragione di lire 215 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 645 milioni fa carico al capitolo 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1985 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 milioni, suddivisa in ragione di lire 6 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 18 milioni fa carico al capitolo 6597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8/1992 è autorizzato, nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 50 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
11. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame del comma 9 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.