LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 121
 Colture pregiate
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1994, e di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, nel settore delle colture mediterranee, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13/1988 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.570 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.570 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 2.570 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 79/1981 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. 
( ABROGATO )
(2)
12. 
( ABROGATO )
(3)
13. 
( ABROGATO )
(4)
14. 
( ABROGATO )
(5)
15. 
( ABROGATO )
(6)
16. 
( ABROGATO )
(7)
17. 
( ABROGATO )
(8)
18. 
( ABROGATO )
(9)
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
Note:
1I comunicati relativi all' esame dei commi 7, 11 e 21 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010