LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche
di preminente interesse sociale ed economico
Fondi statali
(programma 0.7.1.)
1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, in attuazione del disposto di cui all'articolo 41, comma 5 del decreto legislativo n. 504/1992, alle Comunità montane a titolo di contributi in conto capitale da destinarsi specificamente alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, definiti dal Piano regionale di sviluppo e dalle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani di cui al Titolo I, Capo III, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
2. All'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede secondo le modalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 995.500.000, suddivisa in ragione di lire 271.500.000 per l'anno 1994 e lire 362 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 995.500.000 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi del precitato articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, ed iscritta al capitolo 613 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.