LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 104
 Interventi per lo sport
(programma 2.4.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per il completamento, l'arredamento e l'acquisto di attrezzature tecnologiche del Palazzetto dello sport. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione dell'intervento regionale di cui all'articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Unione ginnastica goriziana >> una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni per il perseguimento delle finalità istituzionali.
5. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 4 può essere erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
7. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Ad integrazione dell'intervento regionale di cui all'articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società Ginnastica Triestina >> una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni per il perseguimento delle finalità istituzionali.
9. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 8 può essere erogata in via anticipata ed in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabiliste i termini e le modalità di rendicontazione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 46, commi 10 e 13, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.