LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Art. 37
 Interventi nel settore delle bonifiche
(programmi 3.1.1. e 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, la misura massima del contributo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), legge regionale n. 47/1993 è elevata di lire 200 milioni annui.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 è autorizzato, nell'anno 1994, un limite d'impegno di lire 200 milioni.
3. Le annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
4. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6778 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il limite d'impegno di lire 300 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003 con l'articolo 121, comma 14, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotto di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003, sono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
8. Lo stanziamento del capitolo 6546 del precitato stato di previsione della spesa è ridotto dell'importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
9. Le riduzioni relative agli anni dal 1997 al 2003 vanno apportate sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 38
 Provvedimenti per le produzioni vitivinicole
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, relativamente alla concessione dei contributi negli interessi sui mutui, è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 230 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6529 (2.1.243.4.10.10.) con la denominazione << Contributi negli interessi su mutui per la realizzazione di strutture e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature destinati alla manipolazione, lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni vitivinicole - fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996.
4. Al predetto onere di lire 690 milioni si provvede, relativamente a lire 230 milioni per l'anno 1994 ai sensi dell'articolo 8 e per lire 230 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 39
 Avversità atmosferiche
(Programma 3.1.5)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla rubrica n. 24 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.6 - Sezione X - il capitolo 6604 (2.1.264.3.10.10) con la denominazione: << Anticipazioni a favore dei consorzi dei produttori agricoli e degli organismi per la difesa delle produzioni agricole del concorso dello Stato di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1994 si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto sul capitolo 6413 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 40
 Programmi organici di sviluppo del settore agricolo
nei territori montani.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA) un contributo straordinario di lire 2.500 milioni per l'attuazione di un programma organico di sviluppo del settore agricolo nei territori montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modifiche nella legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato all'ERSA in via anticipata ed in un'unica soluzione, ad avvenuta approvazione da parte della Direzione regionale dell'agricoltura del programma degli interventi di cui al comma 1, che l'ERSA è tenuto a presentare alla Direzione stessa, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6796 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione di un programma organico di sviluppo del settore agricolo nei territori montani >> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lett. i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come aggiunta dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
7. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituita alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.7. Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6797 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la partecipazione quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
8. All'onere complessivo di lire 3.500 milioni si provvede per lire 500 milioni mediante storno dal capitolo 6443, e per lire 3.000 milioni mediante storno dal capitolo 6445 del precitato stato di previsione della spesa, di pari importo corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1993 e trasferite ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 25 del 3 maggio 1994.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 49, comma 4, L. R. 9/1999
2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 3, comma 53, L. R. 12/2009
Art. 41
 Finanziamenti straordinari all'ERSA
(programma 3.1.7.)
1. Ad integrazione del contributo straordinario previsto dall'articolo 50, comma 3, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, per le finalità ivi indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.300 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 2.300 milioni per l'anno 1994 fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.300 milioni per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 2.300 milioni per l'anno 1994 si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto sul capitolo 6747 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
4. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 4 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 42
 Programmi di lotta fitopatologica integrata
(programma 3.1.7.)
1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1994.
Art. 43
 Contributi per il miglioramento della
produzione zootecnica
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 895 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 895 milioni fa carico al capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 895 milioni per l'anno 1994.
Art. 44
 Interventi e contributi nel settore agricolo
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1994.
3. Per le finalità indicate all'articolo 126, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un ulteriore finanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 1994. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47
 Consorzi garanzia fidi fra le piccole
e medie imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione un contributo di lire 1.600 milioni per l'anno 1994.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1994.
3. L'onere di lire 1.600 milioni per l'anno 1994 fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.600 milioni per l'anno 1994.
4. Al predetto onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante storno dagli stanziamenti dei sottonotati capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 7359 - lire 1.000 milioni;
b) capitolo 7593 - lire 600 milioni.

Art. 48
 Contributi straordinari ai Consorzi
di sviluppo industriale fra Enti locali
(programma 3.2.3.)
1. In attesa della riforma in materia di promozione dello sviluppo industriale nel Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria ai Consorzi di sviluppo industriale tra enti locali i contributi previsti dal Capo V della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di cui al comma 1 vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 390 milioni per l'anno 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è istituito, alla Rubrica n. 25 - programma 3.2.3. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 7392 (2.1.154.2.10.28) con la denominazione << Contributi straordinari per il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale tra Enti locali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 390 milioni per l'anno 1994.
Art. 49
 Interventi per la realizzazione di
infrastrutture nel settore industriale
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 5, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 350 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 7434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 350 milioni per l'anno 1994.
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 51
 Ricerca applicata
(Programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come inserito dall'articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1994.
Art. 52
 Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
(Programmi 3.5.1. e 1.6.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, sino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1551 - lire 500 milioni;
b) capitolo 1588 - lire 1.500 milioni;
i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati rispettivamente di lire 500 e 1.500 milioni per l'anno 1994.

4. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 si provvede, rispettivamente per la quota di lire 500 milioni a carico del capitolo 1551 e per la quota di lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1588, mediante storno di pari importo dallo stanziamento dei seguenti capitoli del citato stato di previsione della spesa:
a) capitolo 7204 - lire 500 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 7 aprile 1994, n. 13;
b) capitolo 1594 - lire 1.500 milioni;
intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 53
 Contributo forfettario all'istituto
<< Mediocredito Friuli-Venezia Giulia SpA >>
per interventi a favore delle imprese industriali
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 130, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
Art. 54
 Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali
per l'occupazione giovanile.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 2.5.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, relativamente al completamento dei rimborsi da effettuare per il periodo compreso entro il limite temporale fissato dall'articolo 187 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede, in relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione precitato e tale importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 22 del 26 aprile 1994.
Art. 55
 Attuazione programma comunitario << Perifra >>
(Programma 2.5.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 148 milioni per l'anno 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla rubrica n. 26 - programma 2.5.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7864 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'Agenzia regionale del lavoro da utilizzare a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto mirato al recupero e al riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed opere già di pertinenza di installazioni militari dismesse nel comune di Paularo - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 148 milioni per l'anno 1994.
Art. 56
 Incentivi agli investimenti
delle imprese artigiane nelle zone montane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1994.
Art. 57
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 30/1978, un ulteriore finanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
Art. 58
 Promozione dello sviluppo dell'artigianato
(programma 3.1.3.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore della Comunità Collinare del Friuli per la promozione della Mostra dell'artigianato collinare a Majano.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso su presentazione alla direzione regionale del lavoro, artigianato e cooperazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata dalla relazione illustrativa dell'iniziativa e di un preventivo sommario di spesa.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di lire 30 milioni autorizzata, tra le variazioni in aumento di cui alla annessa tabella B a carico del capitolo 7960 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 59
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un ulteriore finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1994. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1994.
Art. 60
 Incentivi agli investimenti
delle imprese commerciali nelle zone montane
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 19-bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
Art. 61
 Programmi di penetrazione commerciale
nei paesi extracomunitari
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1994.
Art. 62
 Interventi per la promozione della candidatura dei
Giochi Olimpici invernali del 2002
(programma 3.4.3.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'Azienda regionale di promozione turistica, un finanziamento per l'ammontare complessivo di lire 350 milioni al Comitato promotore dei Giochi Olimpici invernali del 2002, per la presentazione e la promozione della candidatura dei Giochi stessi e di ogni iniziativa ad essa conseguente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la quota di lire 350 milioni della spesa, autorizzata tra le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella B a carico del capitolo 8358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 63
 Interventi a favore della promozione
dello sviluppo turistico
(programma 3.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica (APT) un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per la promozione dello sviluppo turistico.
2. Le modalità e le condizioni per l'erogazione sono fissate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, alla Rubrica 27 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 8379 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Contributo straordinario alle Aziende di promozione turistica (APT) per la promozione dello sviluppo turistico nella Regione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.
Art. 64
 Finanziamenti straordinari per la
promozione turistica
(programma 3.4.3.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite l'Azienda regionale di promozione turistica, finanziamenti anche alle seguenti iniziative ritenute di rilevante valore promozionale in deroga ai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale dell'11 febbraio 1993, n. 587:
a) Festival e premio Internazionale G. Tartini;
b) RCT - Restauro, Conservazione e Tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici a cura dell'Ente Fiera di Udine;
c) Manifestazione calcistica << Si fa...gol >> della Squadra nazionale italiana cantanti;
d) Celebrazioni per il Centenario della nascita di Ottavio Bottecchia.

2. Alle finalità di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulla spesa autorizzata tra le variazioni in aumento di cui all'annessa tabella B a carico del capitolo 8358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 65
 Contributi in conto capitale
per strutture turistiche nelle zone montane
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
Art. 66
 Integrazione dell'articolo 64
della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47
1. All'articolo 64, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo le parole << dello stabilimento termale di Grado >> sono aggiunte le seguenti: << nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi >>.
2. Gli oneri derivanti dall'integrazione prevista dal comma 1 fanno carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994. Nella denominazione del capitolo 8532 dello stato di previsione precitato è aggiunta la locuzione << nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi >>.
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 17/1997
Art. 68
 Modifica all'articolo 7
della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50
1. All'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, al comma 6, dopo le parole << triennio 1993-1995 >> sono soppresse le parole << per partecipare alle attività di promozione sviluppate dalla Promomarmo >>.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, la denominazione del capitolo 7364 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è così sostituita: << Contributi all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per favorire la commercializzazione del marmo - fondi statali >>.
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 70

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 8, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 71
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.